TOILETRIES Kits - Prodotti di Linea Cortesia - Una scelta consapevole
Controllo all’interno del mercato, Informazioni sulle sostanze, Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi, Obblighi dei distributori, Obblighi di tutte le persone responsabili, Identificazione nella catena di fornitura, Buone pratiche di fabbricazione.
<<Il settore dei prodotti cosmetici per la cura della persona, hotel toiletries, amenities, rappresenta una delle attività industriali vittime della contraffazione, con rischi sempre maggiori per la salute umana>>.
La nuova normativa europea che regola la vendita dei prodotti cosmetici (Regolamento CE 1223/2009) entrerà in vigore il prossimo 11/07/2013. E’ volta ad armonizzare i contenuti delle prescrizioni a livello europeo afferenti alla commercializzazione dei prodotti cosmetici. L’impianto regolatorio è prima di tutto organo di controllo e tutela della salute umana e quindi dell’ambiente. Le autorità di vigilanza del mercato dettano i requisiti tecnici e comportamentali in capo ai produttori e fissano le norme di garanzia volte a semplificare la vigilanza e la rintracciabilità sul mercato di un prodotto cosmetico, in tutta la catena di fornitura e a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di sorveglianza del mercato e di tracciabilità degli operatori economici. Il nodo cruciale è determinare le condizioni e i criteri per considerare e classificare “persone ed enti responsabili” i distributori, l’ultimo anello della filiera. I controlli sistematici e strutturati rappresentano uno strumento di garanzia per l’identificazione dei prodotti e dei player che non sono di qualità elevata o non sono conformi ai requisiti del Regolamento o che violano le norme di sicurezza del prodotto e il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
È possibile oggi garantire la sicurezza dei “prodotti cosmetici finiti” sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti contenuti. Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la “persona o l’ente responsabile” garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico, del composto e l’identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall’uso del prodotto cosmetico, siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo. Il risultato deve essere il contemperamento fra qualità, buon funzionamento e prezzo equo.
FAS ITALIA ha puntato sulla Linea cortesia come vero e proprio strumento pubblicitario e ha introdotto articoli e collezioni sensibilmente autoreferenziali, capaci di soddisfare le esigenze di profili ricettivi diversi. I prodotti cosmetici FAS ITALIA sono caratterizzati da componenti pregiati, fragranze delicate, su base vegetale neutra con estratti/profumazioni naturali. Maggiori informazioni su www.linea-cortesia.it.
La nuova normativa europea che regola la vendita dei prodotti cosmetici (Regolamento CE 1223/2009) entrerà in vigore il prossimo 11/07/2013. E’ volta ad armonizzare i contenuti delle prescrizioni a livello europeo afferenti alla commercializzazione dei prodotti cosmetici. L’impianto regolatorio è prima di tutto organo di controllo e tutela della salute umana e quindi dell’ambiente. Le autorità di vigilanza del mercato dettano i requisiti tecnici e comportamentali in capo ai produttori e fissano le norme di garanzia volte a semplificare la vigilanza e la rintracciabilità sul mercato di un prodotto cosmetico, in tutta la catena di fornitura e a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di sorveglianza del mercato e di tracciabilità degli operatori economici. Il nodo cruciale è determinare le condizioni e i criteri per considerare e classificare “persone ed enti responsabili” i distributori, l’ultimo anello della filiera. I controlli sistematici e strutturati rappresentano uno strumento di garanzia per l’identificazione dei prodotti e dei player che non sono di qualità elevata o non sono conformi ai requisiti del Regolamento o che violano le norme di sicurezza del prodotto e il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
È possibile oggi garantire la sicurezza dei “prodotti cosmetici finiti” sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti contenuti. Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la “persona o l’ente responsabile” garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico, del composto e l’identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall’uso del prodotto cosmetico, siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo. Il risultato deve essere il contemperamento fra qualità, buon funzionamento e prezzo equo.
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